13 Marzo 2024
Valutazione rischio laser

Le aziende industriali o sanitarie che siano, qualora usino laser in Classe 3 o 4 hanno l’obbligo di nominare un Tecnico/Addetto Sicurezza Laser. Tale obbligo deriva in parte dall’articolo 181, co. 2 del d. lgs. 81/08 che impone che la valutazione dei rischi debba essere effettuato da personale qualificato e dall’articolo 216 in cui c’è l’espresso richiamo alle norme IEC.

Attenzione al tipo di Laser, perché oltre ai laser 3 e 4, potrebbero rientrare nella valutazione dei rischi anche 1M e 2M perché sono laser che vengono usati con delle ottiche (esempio nei laboratori dove si usano microscopi) oppure ci sono macchine, soprattutto nell’ambito industriale, che sono in classe 1, ma all’interno hanno un laser in Classe 3 o 4. In tale situazione si deve nominare il TSL e procedere alla valutazione del rischio.

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