03 Luglio 2025
Rifiuti inerti

Le operazioni di recupero ambientale diretto (R10) di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (codice CER 170504) possono continuare a essere effettuate tramite le procedure semplificate del DM 5/2/1998, senza necessità di una preventiva cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) ai sensi del nuovo DM 127/2024.

Tuttavia IL Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica chiarisce in un recente interpello che, se l'obiettivo è produrre un "aggregato recuperato" (ovvero un prodotto derivante da operazioni di End of Waste, R5 da utilizzare in interventi ambientali o edili) sarà necessaria un'autorizzazione ordinaria ex art. 208 D.Lgs 152/2006, in linea con i criteri tecnici del DM 127/2024.

Si conferma che le imprese già attive nel recupero ambientale in regime semplificato potranno continuare a operare senza doversi adeguare al nuovo decreto, a meno che non intendano commercializzare il materiale come prodotto.

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