01 Marzo 2021
Rendicontazione risparmi energetici Enea

Scade il 31 marzo l’obbligo di rendicontazione dei risparmi energetici a ENEA da parte dei soggetti interessati, ovvero quelli obbligati alle diagnosi secondo l’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 (grandi imprese e imprese energivore) e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001. A tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi altra impresa. Tali soggetti devono effettuare, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione dei risparmi conseguiti nell’anno precedente prevista nel comma 8 dell’art. 7 del D.Lgs. 102/2014 solo per i siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica. I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici), ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso e devono essere superiori all’1%; da questi risparmi dovranno essere scorporate le tonnellate equivalenti di petrolio per le quali sono stati riconosciuti i certificati bianchi di qualsiasi tipo.

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