05 Febbraio 2025
PEI delle imprese che trattano rifiuti da aggiornare

Si ricorda che il modello di Piano di Emergenza Interno Rifiuti, elaborato ai sensi dell'Art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti” (che prevede l’obbligo, per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna “PEIR”) va aggiornato ogni 3 anni.

Ad esempio: i soggetti obbligati che hanno redatto il primo Piano (PEI) entro il 04 marzo 2019 - senza ulteriori revisioni o aggiornamenti successivi e hanno aggiornato il documento entro il 04 marzo 2022, senza ulteriori revisioni o aggiornamenti successivi, dovranno aggiornare il documento entro il 04 marzo 2025.

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