11 Febbraio 2021
Obbligo comunicazione SCIP

Ricordiamo che l’obbligo di presentare una notifica SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects -Products) si applica a tutti gli articoli/prodotti che sono immessi sul mercato UE e che contengono una sostanza pericolosa inserita nell’elenco delle sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso.

In pratica si tratta di un’estensione dell’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 33, par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH. I fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni dei propri articoli contenenti sostanze in Candidate List solo ai destinatari di tali articoli, ma dovranno contestualmente informare ECHA caricando tali dati nel database SCIP. L’obbligo riguarda sia i prodotti complessi (es. mobili), sia articoli/prodotti separati dai fornitori (es. parti metalliche, guarnizioni, meccanismi di scorrimento, schiume…).

Suggeriamo di verificare se i Vostri prodotti comportano l’obbligo della comunicazione.

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