15 Novembre 2021
Nuove scadenze antincendio

Analizziamo brevemente quanto previsto dal nuovo D.M. 2 settembre 2021 sulla prevenzione incendi nelle aziende per quanto riguarda la formazione degli addetti antincendio. Premesso che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze (in genere denominati “Addetti Antincendio”) devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:

- l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio

- lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione a rischio basso.

Premesso che il nuovo decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, vediamo cosa accade nel periodo transitorio.

Il D.M. 2 settembre 2021 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati entro il 4 ottobre 2022 con i contenuti del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. stesso (ossia entro il 4 aprile 2023); pertanto, fino al 4 ottobre 2022 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le “vecchie” regole.

Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10 marzo 1998 dovranno aggiornarsi: entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione antincendio o dall’ultima attività di aggiornamento, se il suddetto al 4 ottobre 2022 è stato svolto da meno di 5 anni, oppure entro il 4 ottobre 2023 (cioè entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto) se al 4 ottobre 2022 il corso di formazione antincendio o l’ultima attività di aggiornamento è stato svolto da più di 5 anni.

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