18 Giugno 2021
Novità Rifiuti

Tra le diverse misure che reca IL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, si segnala che all’Art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare) viene soppresso il certificato di avvenuto smaltimento, al posto del quale viene prevista un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento. Viene inoltre sostituito l'allegato D sulla classificazione dei rifiuti, che non era allineato alla nomenclatura UE.

Inoltre, per effetto del D.Lgs. 116/2020, si ricorda che le attività industriali/artigianali non sono soggette a TARI sia per la quota fissa che per quella variabile dove si producono rifiuti speciali, ovvero superfici dove avviene la lavorazione industriale/artigianale, magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti e aree che ospitano impianti, centrali termiche, silos, celle frigorifere e simili.

A tal fine si consiglia di formalizzare una richiesta di revisione delle aree aziendali soggette a TARI inviando via PEC al gestore del servizio pubblico di raccolta e al Consorzio di Bacino territorialmente competente una denuncia di variazione delle superfici utilizzate ai fini dell’applicazione della TARI. Non è prevista una scadenza, fatte salve eventuali diverse indicazioni fornite da taluni gestori e consorzi.

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