17 Marzo 2023
Modello 231 - Forma e sostanza

La Corte di Cassazione, pronunciandosi in un procedimento per lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica, ha affermato che, in tema di responsabilità amministrativa da reato, l’assenza di un modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro non è sufficiente a far scattare la condanna e che la colpa di organizzazione deve essere rigorosamente provata, non potendo essere confusa con la colpevolezza della persona fisica a cui è addebitato l’illecito penale.

Dunque, ad avviso della Suprema Corte (con la sentenza n. 18413/2022), la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione, prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7, d.lgs. 231/2001 e all’art. 30, d.lgs. 81/2008, non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente, ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa.

Pertanto, l’assenza del modello (o la sua inidoneità/inefficacia) non sono di per sé elementi costitutivi della responsabilità dell’ente, che invece vanno individuati nella relazione organica e teleologica tra la persona fisica responsabile del reato presupposto e la società, la colpa di organizzazione, il reato presupposto e il nesso causale tra gli ultimi due.

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