Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 ottobre del cd. Decreto ‘Mini Codice’ (Decreto 3 settembre 2021 ‘Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) si è completato il pacchetto di Decreti con cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha aggiornato le disposizioni del D.M. 10 marzo 1998. Il Decreto ‘Mini-Codice’, in vigore dal 29 ottobre 2022, introduce, con l’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, ovvero quelli ubicati in attività non soggette (non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: * con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti; * con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ; * con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; * ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative: * ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; * ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Considerando questa novità come un elemento che rientra nel concetto di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, si ritiene importante suggerire un adeguamento del DVR con l’eliminazione dei riferimenti al DM 10 marzo 1998 e con la nuova classificazione del rischio incendio, basandosi sul nuovo metodo definito dal citato Decreto.