Pubblicata in GU 28 dicembre 2024 n. 303 la Legge 13 dicembre 2024 n. 203, collegata alla Manovra 2025, recante disposizioni in materia di lavoro.
Diverse novità, alcune anche a modifica del Dlgs 81/08 e smi in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
Modifiche all’Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria del D.lgs 81/08: visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Sostanzialmente sono state unificate le 2 “tipologie” di visite che prima erano distinte. Altra novità: è lasciato al giudizio del medico competente la necessità della visita alla ripresa dal lavoro dopo un assenza di oltre 60 giorni. “Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Sono state introdotte modifiche relativamente l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei: Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo: e) all’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e’ consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.
Segnaliamo infine che l’art.14 della legge 203/2024, con modifica al DL 81/2017 introduce l’obbligo di comunicare al Ministero del lavoro entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro 5 giorni successivi alla data di modifica della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolta da remoto (lavoro agile).