07 Febbraio 2021
Limiti alla vendita di sostanze con precursori di esplodenti

Il Regolamento UE n.1148/2019 relativo alla commercializzazione e all’uso di precursori esplosivi, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale UE il 20 giugno 2019, entra in vigore da febbraio 2021.

Da una parte si limita l’accesso al pubblico di determinate sostanze, dall’altra viene messo in piedi un sistema di segnalazioni di operazioni sospette da parte degli “operatori economici”, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico che metta a disposizione sul mercato sostanze precursori di esplosivi. A tal proposito vi è anche l’obbligo, per entrambi i gruppi di sostanze come da allegato I e II, di segnalare le operazioni di vendita sospette alle Autorità competenti secondo quanto previsto dell’art. 9. In merito alla gestione delle segnalazioni, l’art.9.4 stabilisce che l’operatore economico fornisca, alle Autorità nazionali preposte, l’identità del cliente, qualora possibile, e tutti i dettagli che lo hanno indotto a considerare sospetta la transazione.

Altro aspetto importante è quello di essere in grado di dimostrare, alle Autorità preposte alle ispezioni, che il personale coinvolto nella vendita sia consapevole di quali sostanze presenti contengano precursori di esplosivi, nonché sia istruito in merito agli obblighi di segnalazione descritti sopra. È necessario pertanto informare tutto il personale sui prodotti cui prestare attenzione e su come effettuare la segnalazione, utilizzando un apposito modulo che evidenzia le informazioni ricevute dal Legale Rappresentante in merito alla corretta gestione dei precursori di esplosivi.

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