04 Febbraio 2019
Gas fluorurari

Dal 24 gennaio 2019 è in vigore il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che abroga il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.  Vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali: 

  • Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione (in particolare settore refrigerazione e commutatori); 
  • Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione. 

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati. In taluni casi, i soggetti già certificati dovranno richiedere all'organismo di certificazione una estensione del certificato. Tutte le persone fisiche e le imprese che al 24/01/2019 risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro. 

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