Si arricchisce il pacchetto di misure UE finalizzate a rafforzare le regole per chi lavora con i gas fluorurati a effetto serra (F-Gas) e ad armonizzare gli standard formativi. La Commissione europea ha adottato due nuovi provvedimenti chiave per migliorare la formazione e la certificazione delle persone fisiche e giuridiche che operano su apparecchiature contenenti questi composti chimici artificiali, noti per il loro significativo impatto sull'effetto serra. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893, pubblicato sulla Gazzetta del 19 settembre, aggiorna i requisiti minimi per gli attestati di formazione, definendo quattro tipologie (M1-M4) in base al tipo di gas e alle attività:
- M1 e M2: gas fluorurati e idrocarburi;
- M3: diossido di carbonio (CO₂);
- M4: gas fluorurati per attività di recupero.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907 (Gazzetta del 22/09) stabilisce invece il formato armonizzato delle notifiche dei programmi di formazione e certificazione che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, in conformità al regolamento (UE) 2024/573. Sono previsti moduli distinti per:
- apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, pompe di calore, cicli Rankine, unità refrigerate per veicoli e container;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- commutatori elettrici fissi;
- apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati;
- apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati nei veicoli, macchine non stradali, treni, tram e unità refrigerate.
L'obiettivo è garantire trasparenza, sicurezza e uniformità nella formazione, assicurando che tutti i certificati siano autenticabili e riconosciuti tra gli Stati membri.