L’art.26, paragrafo 3 del Reg. UE 1169/2011, prevede i casi in cui debba essere indicato nell’etichetta degli alimenti, il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario usato nella loro preparazione.
Il Ministero dell’Agricoltura ha ritenuto opportuno prorogare il terminale finale di efficacia dei regimi sperimentali riguardanti l’indicazione di origine da riportare nell’etichetta spostandolo al 25 dicembre 2025.