09 Luglio 2019
End of Waste dei prodotti assorbenti per la persona (PAP).

Sulla G.U. 8 luglio 2019, n. 158 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 maggio 2019, n. 62 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
I materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi:
- ai requisiti tecnici generali, indicati nell'allegato 1 del decreto (Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto)
- ai requisiti tecnici specifici indicati negli allegati 2, 3 e 4 riguardanti, rispettivamente, le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa.

Tali materiali sono utilizzabili per gli scopi specifici indicati nell'allegato 5 del Regolamento.
In particolare, ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) dell'allegato, che elenca la normativa cui deve essere conforme l'utilizzo dei materiali End of Waste provenienti dal recupero dei PAP:
1) le plastiche eterogenee a base di poliolefine possono essere impiegate in processi di trasformazione manifatturiera o tal quali per i seguenti scopi specifici:
a. Manufatti plastici;
b. Materiali per il settore automobilistico;
c. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione.
Non è consentito l'utilizzo delle plastiche eterogenee a base di poliolefine per le attività di recupero ambientale e, in forma sciolta, per le applicazioni che prevedano il contatto diretto con il suolo adibito a coltivazioni agricole.
2) il SAP può essere impiegato in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per la produzione di:
a. Prodotti assorbenti;
b. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione.
3) la cellulosa può essere impiegata in processi di trasformazione manifatturiera per i seguenti scopi specifici:
a. Prodotti assorbenti;
b. Prodotti cartacei;
c. Chemical building blocks;
d. Prodotti per uso florovivaistico (cellulosa ad alto contenuto di SAP);
e. Prodotti tessili (cellulosa a basso contenuto di SAP);
f. Materiali per l'edilizia (cellulosa a basso contenuto di SAP);
g. Materiali per il settore siderurgico (cellulosa a basso contenuto di SAP);
h. Additivi;
i. Prodotti per l'industria chimica (cellulosa a basso contenuto di SAP);
f. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione.
Il rispetto dei criteri tecnici generali e specifici previsti negli allegati da 1 a 4 del decreto, è attestato dal produttore con una Dichiarazione di conformità redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 6 del decreto stesso.

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