Il D.lgs. 102/2020, in vigore dal 28 agosto 2020, ha modificato il Testo Unico Ambientale introducendo nuove disposizioni relative alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni in atmosfera e prevedendo variazioni al regime del rilascio delle autorizzazioni e relativi rinnovi.
Il comma 7-bis all’art. 271 dispone che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi.
L'articolo 127 dispone che i gestori degli impianti esistenti con AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) o autorizzazione ordinaria ex art. 269, debbano compilare e trasmettere entro il 28 agosto 2021, una relazione tecnica all'autorità competente dove si analizza: la disponibilità di sostanze alternative, i rischi connessi, la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.
La relazione dovrà essere trasmessa ogni cinque anni.
Per redigere la relazione è necessario controllare le Schede di Sicurezza delle materie utilizzate nei soli processi produttivi che generano emissioni (punto 2, se contengono H340-H350-H360). Se non sono presenti non occorre compilare la relazione.
Gli impianti autorizzati in via semplificata ("autorizzazioni in via generale") sono esonerati da questa prescrizione.