22 Novembre 2019
Dispositivi anticaduta Interpello

Con l’interpello n. 6 del 2019, la Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza, del Ministero del Lavoro, interviene per definire i criteri di priorità nella predisposizione delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Il quesito posto riguarda infatti i casi in cui sussistono rischi di caduta dall’alto con particolare riferimento ai lavori edili.

Nel documento di prassi si afferma in premessa che il Decreto Legislativo n. 81/2008, rubricato “Misure generali di tutela”, prevede "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale".

I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego e, in caso contrario, adottare idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. Quindi devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità̀ delle persone addette.

Ricordiamo che i DPI anticaduta (imbrachi) devono essere sottoposti a controllo annuale da tecnici abilitati.

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