Elenchiamo di seguito alcune misure che potrebbero essere di maggiore interesse:
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Si elencano di seguito alcune attività per le quali sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (per l’elenco completo di rinvia alla circolare allegata):
La sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte per redditi di lavori dipendente e assimilato, agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, ai versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
Ripresa della riscossione: i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Vengono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori.
sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Viene disposto anche il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento relativo alla rottamazione ter e del saldo e stralcio. Siamo in attesa di chiarimenti al fine di capire se rientrano in tale sospensione anche le rateizzazioni dei ruoli Agenzia Entrate e Riscossione.
una tantum di 600 euro a favore di professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.
sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura resterà in vigore per 9 mesi ed è subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l'Isee.
Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:
credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in locazione pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro. Le erogazioni liberali sono integralmente deducibili dai soggetti titolari di reddito d’impresa.