06 Dicembre 2020
Codice crisi di impresa da decreto correttivo

Con l'emanazione del D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, sono state introdotte importanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019. L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa viene così posticipata al 1° Settembre 2021. Il concetto di crisi viene infatti individuato come “squilibrio economico – finanziario” che rende probabile l'insolvenza del debitore. L'indicatore della situazione di squilibrio è rappresentata dalla non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e l'assenza di prospettiva di continuità come specificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 14/2019.

L'art. 15 del D.Lgs. n. 14/2019 dispone che l'Agenzia delle Entrate abbia l'obbligo di segnalare al debitore non solo che la sua esposizione debitoria ha superato un importo rilevante, ma anche che essa effettuerà la segnalazione all'OCRI qualora, entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso, non provveda a regolarizzare la situazione ovvero a presentare istanza di composizione assistita o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

In particolare, l’obbligo di nomina di Sindaco o Revisore scatta quando la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti patrimoniali (totale attivo patrimoniale pari a 4 milioni di euro), reddituali (ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro) e di occupazione (media dipendenti occupati nell'esercizio pari a 20 unità).

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