08 Ottobre 2020
Attuale le direttive del pacchetto Economia Circolare

E’ entrato in vigore il 26 settembre 2020 il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che riforma la gestione dei rifiuti e degli imballaggi in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e in attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il provvedimento introduce due delle quattro direttive del “pacchetto sull’economia circolare”. Gli altri provvedimenti attuativi sono:

  • D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118 «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
  • D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119 «Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso».
  • D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti».

Numerose e importanti sono le modifiche apportate alla parte IV del TUA (D.Lgs. n. 152/2006):

  • titolo I “Gestione dei rifiuti” – Capo I “Disposizioni generali”, con riferimento, tra gli altri, alla responsabilità estesa del produttore, prevenzione della produzione, alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, ai rifiuti organici, al catasto e al trasporto;
  • titolo I – “Gestione dei rifiuti” – Capo III “Servizio di gestione integrata dei rifiuti”, con particolare riferimento al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;
  • titolo II – “Gestione degli imballaggi”;
  • titolo VI – “Sistema sanzionatorio e disposizioni finali”;
  • gli allegati C, D, E, F, I.

Sono stati aggiunti, inoltre, i seguenti nuovi allegati:

  • all. L-ter «Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 179»;
  • all. L-quater «Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)»;
  • all. L-quinquies «Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)».

 

 

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