10 Ottobre 2023
ADR esenti - Nuovo registro

Il 20 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023 che chiarisce i casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR per imprese che effettuano spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico delle merci pericolose su strada. Ecco le condizioni per l’esenzione:

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per ogni operatore, e' ammesso un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare;

b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;

c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Il Decreto esplicita, inoltre, che anche in caso di esenzione dalla nomina, rimane in capo al Legale Rappresentante dell’impresa l’obbligo della formazione degli Operatori in merito al trasporto di merci pericolose.

Logo Prospettica